{"id":390710,"date":"2026-10-28T07:07:24","date_gmt":"2026-10-28T06:07:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.granpaese.eu\/web3\/2026\/10\/28\/bollette-in-ritardo-se-il-conguaglio-arriva-oltre-due-anni-non-va-pagato\/"},"modified":"2026-10-28T07:07:24","modified_gmt":"2026-10-28T06:07:24","slug":"bollette-in-ritardo-se-il-conguaglio-arriva-oltre-due-anni-non-va-pagato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.granpaese.eu\/web3\/2026\/10\/28\/bollette-in-ritardo-se-il-conguaglio-arriva-oltre-due-anni-non-va-pagato\/","title":{"rendered":"Bollette in ritardo? Se il conguaglio arriva oltre due anni non va pagato"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.granpaese.eu\/web3\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/lampadina5_123rf_free.jpeg\"><\/p>\n<p> (Adnkronos) &#8211;<br \/>\nI consumi risalgono a diversi anni prima, ma la bolletta arriva soltanto oggi, spesso con importi a quattro o cinque cifre. E&#8217; la classica &#8216;stangata da conguaglio&#8217;, una situazione che mette in difficolt\u00e0 famiglie, aziende e amministratori di condominio. Di fronte a fatture del genere, il primo impulso \u00e8 controllare la scadenza o la data di stampa del documento. \u00a0<\/p>\n<p>A fare chiarezza su questo punto l&#8217;avvocato di Immobiliare.it Giuseppe Donato Nuzzo ricordando una recente decisione del Tribunale di Bologna (sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026), che stabilisce una regola chiara per la tutela dei consumatori: la prescrizione biennale delle bollette inizia a decorrere dall\u2019ultimo giorno del periodo di erogazione dell\u2019energia, e non dal momento in cui la societ\u00e0 fornitrice sceglie di emettere la fattura. \u00a0<\/p>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205\/2017, articolo 1, comma 4), successivamente integrata dalla Legge n. 160\/2019, ha ridotto a due anni il termine di prescrizione dei crediti per le forniture di elettricit\u00e0, gas e servizio idrico. Questa tutela si applica a: utenti domestici (inclusi i singoli condomini e i condomini costituiti);  microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro); professionisti. Per le utenze elettriche, la prescrizione breve riguarda tutte le fatture con scadenza successiva al 1\u00b0 marzo 2018 (L. n. 205\/2017, articolo 1, comma 10).\u00a0<\/p>\n<p>Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 5838 del 29 settembre 2026), la societ\u00e0 venditrice di energia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una somma eccedente i 50.000 euro, riferita a conguagli per consumi energetici effettuati anni prima, ma contabilizzati e fatturati con notevole ritardo. Il debitore aveva proposto opposizione all\u2019ingiunzione di pagamento, a fronte della quale la societ\u00e0 fornitrice sosteneva che il diritto di credito era sorto e divenuto esigibile solo con l\u2019emissione della fattura di conguaglio, e che quindi il termine di prescrizione dovesse essere calcolato a partire dalla data di emissione della fattura stessa.\u00a0<\/p>\n<p>Il Tribunale di Bologna ha respinto questa impostazione, precisando tre punti. 1) Erogazione del servizio e maturazione del credito: il credito per il consumo energetico sorge man mano che la somministrazione ha luogo (art. 1562 c.c.). La fattura o la bolletta \u00e8 un mero documento contabile o di rendicontazione, non un atto generatore del diritto. 2) Individuazione del dies a quo: nelle fatture di conguaglio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dall\u2019ultimo giorno del periodo di consumo indicato in bolletta per quella specifica quota di energia erogata, e non dalla data di emissione della fattura a conguaglio emessa dalla societ\u00e0 fornitrice. 3) Inutilit\u00e0 della fatturazione ritardata ai fini della prescrizione: un gestore non pu\u00f2 prorogare arbitrariamente i termini di prescrizione posticipando la fatturazione o il ricalcolo delle letture. Se si ragionasse al contrario, infatti, si consentirebbe alle societ\u00e0 fornitrici di aggirare facilmente il termine di prescrizione biennale, che la Legge n. 205\/2017 ha introdotto proprio a tutela dei consumatori. \u00a0<\/p>\n<p>Nella controversia presa in esame, poich\u00e9 la richiesta di pagamento da parte della societ\u00e0 fornitrice \u00e8 giunta oltre i due anni dall\u2019effettiva erogazione dei consumi oggetto di ricalcolo (e in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione (ai sensi dell\u2019articolo 2943 del Codice civile), il Tribunale ha accolto l\u2019opposizione del consumatore e revocato il decreto ingiuntivo.\u00a0<\/p>\n<p>Entrando pi\u00f9 nel dettaglio, il Testo integrato della fatturazione (Tif) di Arera (Autorit\u00e0 di regolazione per energia reti e ambiente) stabilisce che. ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall\u2019ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta (articolo 4.2). Ne consegue che, al fine di verificare se un documento contabile rientri o meno nel cono d\u2019ombra della prescrizione biennale occorre che l\u2019ultimo giorno del periodo di consumo fatto oggetto di fatturazione sia anteriore di oltre 2 anni e 45 giorni rispetto alla data di emissione della fattura. Inoltre, secondo la regolazione stabilita dall\u2019Arera, i venditori di energia elettrica, gas e acqua hanno l\u2019obbligo di evidenziare chiaramente in bolletta gli importi per i quali \u00e8 possibile eccepire la prescrizione biennale. Contestualmente, il fornitore deve allegare o rendere facilmente disponibile un modulo precompilato che il cliente pu\u00f2 inviare per esercitare il proprio diritto e non pagare tali somme.\u00a0<\/p>\n<p>La pronuncia del Tribunale di Bologna offre una solida base giuridica per la tutela dei consumatori, e degli amministratori di condominio rispetto fatture di conguaglio relative alle utenze delle parti comuni (illuminazione, forza motrice ascensori, impianti centralizzati, ecc). Anzitutto va ricordato che la prescrizione non opera d\u2019ufficio. In base all\u2019articolo 2938 del Codice civile la prescrizione deve essere espressamente eccepita dalla parte debitrice. Se si riceve una richiesta di pagamento per consumi risalenti a pi\u00f9 di due anni prima, non basta ignorare la bolletta, ma bisogna contestarla eccependo l\u2019avvenuta prescrizione.\u00a0<\/p>\n<p>E&#8217; dunque consigliabile una preventiva contestazione formale. Prima che la societ\u00e0 fornitrice agisca in via giudiziale, \u00e8 necessario inviare un reclamo formale via Pec o Raccomandata A\/R al fornitore, invocando l\u2019avvenuta prescrizione degli importi relativi a consumi ultrabiennali. Fare attenzione al riconoscimento del debito e alle rateizzazioni. Firmare una richiesta di rateizzazione o effettuare un pagamento parziale senza formulare un\u2019espressa riserva o una contestazione scritta pu\u00f2 essere interpretato come riconoscimento del debito (articolo 1988 del Codice civile), con conseguente perdita del diritto di eccepire la prescrizione gi\u00e0 maturata.\u00a0<\/p>\n<p>Qualora, come nel caso deciso dal Tribunale di Bologna, il fornitore abbia gi\u00e0 notificato un decreto ingiuntivo, occorre proporre opposizione dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica (articolo 641 del Codice di procedura civile) eccependo l\u2019avvenuta prescrizione.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; I consumi risalgono a diversi anni prima, ma la bolletta arriva soltanto oggi, spesso con importi a quattro o cinque cifre. 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