Inps: nuove tutele e indicazioni per maternità…

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“L’arrivo di un figlio è un momento straordinario nella vita di una persona. Ma la nascita e i primi anni di crescita rappresentano anche una fase delicata che richiede tempo, impegno personale ed economico. In effetti, per molti genitori che lavorano riuscire a conciliare la vita professionale e la famiglia rappresenta un grosso problema. Per sostenere i genitori nel momento dell’arrivo di un figlio e al tempo stesso puntare al raggiungimento di una effettiva parità di genere, il Legislatore riconosce determinate tutele e indennità sia alla madre che al padre. Proprio in tema di maternità, paternità e congedo parentale sono state introdotte importanti novità con il Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n.105”. E’ quanto si legge in una nota dell’Inps.

“Tra le novità indicate dalle nuove disposizioni normative -spiegano ancora dall’Inps- ricordiamo sinteticamente le principali: congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto (in precedenza era solamente entro i cinque mesi successivi alla nascita); indennità giornaliera di maternità per le lavoratrici autonome riconosciuta anche per il periodo antecedente i due mesi prima del parto in caso di complicanze della gravidanza accertate dalla Asl; estensione dell’indennità legata al congedo parentale fino a 12 anni di età del figlio (in precedenza era fino a 6 anni), con una differente ripartizione dei periodi indennizzabili tra i genitori che possono complessivamente arrivare a 9 mesi (in precedenza erano al massimo 6 mesi).

Riassumendo, le nuove tutele sono finalizzate al “maggiore equilibrio tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza; conseguimento della condivisione di responsabilità genitoriale tra donne e uomini; raggiungimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.

“Le lavoratrici autonome -si legge ancora nella nota Inps- hanno diritto a un’indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità ossia durante i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi alla data del parto senza obbligo dell’astensione dall’attività lavorativa. L’indennità di maternità spetta anche in caso di adozione o di affidamento di minori. Con l’entrata in vigore delle nuove tutele, a partire dal 13 agosto 2022, le lavoratrici autonome hanno il diritto a percepire l’indennità giornaliera di maternità anche per il periodo antecedente i due mesi prima del parto per gravidanza a rischio o in caso di persistenza di forme morbose aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base di accertamenti medici effettuati dall’Asl”.

“L’importo dell’indennità -spiega ancora l’Inps- è lo stesso calcolato per i periodi di tutela alla maternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Nello specifico l’indennità per le madri lavoratrici autonome è pari all’80% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro svolto e viene corrisposta solo in caso di regolarità contributiva durante il periodo indennizzabile”.

“La domanda dei periodi di indennità di maternità ordinaria -si legge ancora nella nota- deve essere effettuata a parto avvenuto tramite apposito servizio online dedicato sul sito inps.it che offre diversi utili contenuti: informazioni sulle prestazioni previste; un manuale d’uso per le diverse categorie di lavoratrici; sezione di acquisizione domanda di indennità per la compilazione e l’invio della stessa; sezione di consultazione, verifica e annullamento domande inserite”.

“In alternativa la domanda può essere effettuata tramite Contact Center Inps o enti di patronato. La domanda dei periodi di indennità di maternità anticipata potrà essere presentata anche prima del parto, non appena sarà rilasciata l’implementazione informatica dell’attuale procedura di domanda, di cui sarà tempestivamente data notizia con apposita comunicazione”, prosegue la nota.

Secondo l’Inps “il decreto legislativo n.105/2022 abroga le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge del 28 giugno 2012 n.92 e successive modifiche, introducendo il congedo di paternità obbligatorio. La nuova normativa riconosce al padre lavoratore dipendente pubblico o privato un congedo di 10 giorni lavorativi per il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a cinque mesi successivi alla nascita o all’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Il periodo di congedo può essere frazionabile in giorni ma non in ore ed è fruibile anche in via non continuativa. In caso di natalità plurima la durata complessiva del congedo di paternità è aumentata a 20 giorni”.

Il congedo di paternità è utilizzabile anche in caso di: “contemporaneo congedo di maternità della madre lavoratrice; padre adottivo o affidatario; Fruizione del congedo di paternità alternativo”, si legge ancora nella nota.

Come fare domanda e quanto spetta al papà? “I lavoratori dipendenti devono fare domanda al proprio datore di lavoro in caso di pagamento a conguaglio, in forma scritta o tramite sistema informativo aziendale almeno cinque giorni prima del periodo richiesto di congedo. La domanda deve contenere l’indicazione dei giorni richiesti di congedo. I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni devono presentare domanda alla propria amministrazione e non all’Inps. In caso di pagamento diretto dell’Inps la domanda deve essere presentata online accedendo all’apposita area del sito dell’Istituto dedicata al servizio. In alternativa si possono utilizzare il Contact Center o i servizi telematici degli enti di patronato”, si legge ancora nella nota.

“Per il periodo di congedo di paternità obbligatorio al padre lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione tenendo presente per il periodo di congedo 10 giorni (o 20 in caso di paternità plurima) soltanto le giornate lavorative. I tempi di definizione dell’indennità sono fissati in 55 giorni dalla ricezione della domanda”, continua la nota.

“Il congedo di paternità alternativo. Questa particolare forma di tutela si applica nel caso in cui l’astensione dal lavoro del padre si sostituisca al congedo di maternità a causa di morte, grave infermità, abbandono del figlio da parte della madre o, ancora, in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per il congedo di paternità alternativo spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione secondo le disposizioni di cui all’art.28 del d.lgs.151/2001”, spiega ancora la nota.

Congedo parentale: le novità dal 13 agosto 2022. “Per i genitori lavoratori dipendenti è previsto il congedo parentale che in virtù della nuova normativa prevede una nuova e più ampia definizione dei periodi indennizzabili: alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento. In precedenza il periodo era fino al sesto anno di vita del figlio; al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento. Anche in questo caso il periodo era fino al sesto anno di vita del figlio; entrambi i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi per un periodo massimo di 9 mesi”, spiegano dall’Inps.

Secondo l’Istituto “Restano invece invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, ovvero: 6 mesi di congedo per la madre per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; 6/7 mesi di congedo per il padre per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; 10/11 mesi di congedo complessivamente fruibili da entrambi i genitori per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento”.

In caso di ‘genitore solo’, “sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo (in precedenza erano 10 mesi), di cui 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione (in precedenza erano 6 mesi). Sia al “genitore solo” che ad entrambi i genitori dipendenti possono essere indennizzati anche gli ulteriori 2 mesi di congedo parentale (il decimo e l’undicesimo mese), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. La nuova normativa riconosce inoltre il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi, nella misura di 3 mesi usufruibili entro il primo anno di vita del figlio”, conclude la nota. (Adnkronos)

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